
Chi costruisce in Alto Adige si imbatte prima o poi in un groviglio di termini tecnici spesso usati in modo intercambiabile nel linguaggio quotidiano: piano urbanistico, piano di attuazione, piano di recupero e, più recentemente, piano comunale per il territorio e il paesaggio. In effetti, l'ordinamento urbanistico altoatesino è cambiato radicalmente negli ultimi anni e chi acquista un terreno o pianifica un progetto edilizio dovrebbe conoscerne le differenze.
Il 10 luglio 2018, il Consiglio provinciale altoatesino ha approvato la legge provinciale "Territorio e paesaggio" (LP n. 9/2018). Dopo un periodo di transizione di due anni, è entrata effettivamente in vigore il 1° luglio 2020. Con essa, dopo le grandi riforme urbanistiche degli anni '70 e '80, è stata avviata la terza grande fase della pianificazione territoriale altoatesina, con gli obiettivi dichiarati di tutela del paesaggio, contenimento del consumo di suolo e sviluppo territoriale ordinato (art. 41). Il classico termine "piano urbanistico" è stato formalmente sostituito dal "piano comunale per il territorio e il paesaggio" (PCTP), sebbene nel linguaggio comune la vecchia denominazione sia rimasta in uso fino ad oggi.
La nuova legge ha inoltre introdotto una vera e propria cascata di strumenti di pianificazione (art. 41): dal piano strategico provinciale e dal quadro di riferimento paesaggistico, passando per i piani di settore e i piani delle zone di pericolo, fino al livello comunale con il programma di sviluppo comunale per il territorio e il paesaggio e, basandosi su di esso, il vero e proprio piano comunale.
Da allora, ognuno dei 116 comuni altoatesini deve elaborare un programma di sviluppo comunale: un piano quadro strategico con validità decennale che, ai sensi dell'art. 51, deve contenere, tra l'altro, un censimento degli edifici sfitti e delle aree edificate inutilizzate, un concetto di mobilità, un concetto di sviluppo turistico e la delimitazione dell'insediamento. Solo su questa base viene elaborato il vero e proprio piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero la definizione concreta e particellare delle destinazioni d'uso, come avveniva in passato con il piano urbanistico.
Una novità è anche la commissione comunale per il territorio e il paesaggio: un organo composto da sette membri presieduto dal sindaco o dalla sindaca, che sostituisce la precedente commissione edilizia e ha competenze decisamente maggiori nella pianificazione territoriale locale. Entro il 1° luglio 2021, tutti i comuni hanno dovuto adeguare i propri regolamenti edilizi a un nuovo regolamento edilizio tipo, uniforme a livello provinciale, e istituire tali commissioni.
Se il piano comunale stabilisce le destinazioni d'uso generali di una zona, il piano di attuazione concretizza le modalità costruttive effettive, ad esempio nelle nuove zone di espansione. Si basa su un'equa ripartizione dei diritti edificatori tra tutti i proprietari terrieri di un'area. Ad esso è legato l'obbligo di assumersi proporzionalmente i costi effettivi per l'elaborazione del piano, per la progettazione e per la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria; la quota di costo per l'allacciamento alle infrastrutture esterne può ammontare, per legge, a un massimo del 3% dei costi di costruzione ai sensi dell'art. 80, comma 1. Nelle zone dotate di un piano di attuazione valido sono inoltre possibili deroghe alle distanze regolamentari tra gli edifici (art. 57): al posto delle distanze minime previste dal D.M. 1444/1968, si applica generalmente solo una distanza minima di 10 metri dagli edifici esterni alla zona di piano.
Una forma particolare di piano di attuazione è il piano di recupero. Esso riguarda esclusivamente i centri storici – le ex zone A – e disciplina, tramite le cosiddette unità minime di intervento (UMI), come la volumetria venga distribuita sui singoli edifici e quali interventi di risanamento, restauro o recupero siano necessari. Recenti adeguamenti legislativi consentono di creare, all'interno del piano di recupero e in deroga alle disposizioni generali, diritti edificatori aggiuntivi per singoli lotti: uno strumento volto a consentire una densificazione mirata nei centri storici sensibili, senza alterarne il carattere complessivo.
Per i committenti privati, in pratica, significa che prima di sapere cosa si possa effettivamente costruire su un terreno, vale la pena consultare diversi livelli di pianificazione: il piano comunale, un eventuale piano di attuazione o di recupero esistente e, se necessario, il piano delle zone di pericolo. Soprattutto nei centri storici o nelle nuove zone di espansione, la presenza o l'assenza di un piano di attuazione determina spesso il diritto edificatorio, la cubatura e le distanze di costruzione, risultando quindi, nella pratica, spesso più importante di quanto un primo sguardo al piano comunale possa far supporre.
Provincia autonoma di Bolzano: normativa provinciale "Territorio e paesaggio", testo della LP del 10.07.2018, n. 9 nel portale giuridico ufficiale – https://lexbrowser.provinz.bz.it/doc/de/LG§XXX§L/landesgesetzgebung/raumordnung/l.aspx
Provincia autonoma di Bolzano – Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio: opuscolo "Legge provinciale Territorio e paesaggio – In 7 passi verso il programma di sviluppo comunale" – https://brixen.it/documents/Projekte/gemeindeentwicklungsprogramm%20broschuere.pdf
Comune di Appiano sulla Strada del Vino (amministrazione pubblica): piani di attuazione e piano di recupero, unità minime di intervento – https://www.eppan.eu/de/Durchfuehrungsplaene
Demanega: "Piani di attuazione e piani di recupero secondo l'ordinamento urbanistico in Alto Adige" (ripartizione dei costi art. 80) – https://demanega.com/2025/10/21/durchfuehrungsplaene-und-wiedergewinnungsplaene-nach-raumordnung-in-suedtirol/